IL PATTO DI QUOTA LITE E’ AMMISSIBILE SOLO SE PROPORZIONATO E RAGIONEVOLE RISPETTO ALL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’AVVOCATO. (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 25012/2014; depositata il 25 novembre)di Sabrina Saba, sede di Cagliari-Lanusei

Condividi su facebook Tweet Condividi via email
L’ art. 45 del  c.d.f (ora art. 25 ncdf) consente all’avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, alla condizione che i compensi siano proporzionati all’attività svolta. La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rappresentano l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalla modalità di determinazione del suo compenso. Con il predetto assunto le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto corretto il criterio cui si è attenuto il Consiglio Nazionale Forense nel rilevare la manifesta eccessività e l’iniquità del compenso richiesto dal legale sanzionato, attesa “l’abnorme percentuale” dello stesso in rapporto al risarcimento in una controversia “dall’esito ben prevedibile e di non così rilevante difficoltà”, non essendovi alcuna incertezza né sulla responsabilità del danneggiante né sulla quantificazione del danno. Secondo le Sezioni Unite, dunque, il giudice disciplinare ha eseguito in modo corretto  il controllo di proporzionalità del patto quota lite, che precede il compimento dell’attività, precisando in modo chiaro i motivi della manifesta irragionevolezza del patto medesimo.